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Premio Penna d’oca 2017 a Donatella Gasperi, menzioni speciali per Germana Cabrelle e Marina Lucchin

Premio Penna d'Oca

PADOVA, 24 maggio 2018 – Donatella Gasperi, 60 anni, collaboratrice della “Difesa del Popolo” e freelance, è la vincitrice del premio Penna d’oca 2017 promosso dall’Associazione Stampa Padovana con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto. La giornalista è stata premiata nel corso di una cerimonia che si è svolta nella sala Rossini del Caffè Pedrocchi a Padova. Due menzioni speciali “Giornalismo d’inchiesta” sono state assegnate ai giornalisti Germana Cabrelle (Vanity Fair) e Marina Lucchin (il Gazzettino). Per la prima volta tre donne sono state insignite del premio.
Nella foto, da sinistra Marina Lucchin, Donatella Gasperi e Germana Cabrelle


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Nome e indirizzo non essenziali. Il garante della privacy censura quotidiano

Costituisce violazione della privacy la pubblicazione, ritenuta non essenziale ai fini di una cronaca giornalistica, del nominativo e dell'indirizzo dell'abitazione privata di una persona rimasta vittima di un furto in appartamento e di una aggressione. Lo ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 399 del 26 ottobre 2011, pronunciandosi in merito ad un ricorso presentato da un cittadino nei confronti di un quotidiano locale veneto.
Il Garante ha ordinato all'editore "di astenersi da qualsiasi ulteriore trattamento di informazioni specifiche relative all'interessato (rispettivamente nominativo per esteso e indirizzo completo di residenza) a causa della violazione del principio di essenzialità dell'informazione (ciò, ad esempio, anche qualora gli articoli in questione dovessero essere pubblicati in un archivio storico on-line del quotidiano resistente). Il Garante ha, quindi, condannato l'editore al pagamento delle spese di giudizio quantificate in 400 euro.

Nel provvedimento viene ribadito come sia non corretto riportare sulla stampa, al di fuori dell’interesse pubblico, informazioni precise sull’identità delle vittime di reati come furto in abitazione e aggressione senza il consenso delle stesse.

Il caso specifico - di interesse generale per la tematica trattata - riguarda due vicende di cronaca di cui fu vittima la stessa persona: un furto in appartamento e un’aggressione avvenuta nell'esercizio delle funzioni di controllore d’autobus. Il protagonista dei due episodi è stato citato a più riprese dalla stampa con «nome e cognome, età e indirizzo di residenza comprensivo del numero civico». Dettagli che il Garante ha definito «eccedenti e non necessarie ai fini del corretto esercizio del diritto di cronaca». La persona oggetto della cronaca, infatti, non era un personaggio pubblico e, di conseguenza, non era necessario indicare le sue generalità: il fatto poteva ovviamente essere raccontato, ma senza citare il nominativo della vittima e tanto meno indicare il suo indirizzo di residenza, dato che rischia di mettere a rischio la sua incolumità e quell a dei suoi familiari. L'indirizzo privato di un cittadino costituisce, infatti, un dato personale che può essere utilizzato soltanto se indispensabile.

L'obbligo per il giornalista di attenersi al requisito di essenzialità dell'informazione è contenuto nel Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali in ambito giornalistico, all'articolo 6, che così recita: (...) La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica (...).

Qui il provvedimento del Garante